Capire le parole del dossier

Glossario

Ripresa dinamica, tribunale arbitrale, clausola di salvaguardia, doppia maggioranza: i termini del dossier spiegati in poche righe.

Immagine illustrativa: scienziati al lavoro in un laboratorio
Immagine illustrativa, generata o ritoccata con l’IA · crediti

Accordi bilaterali I e clausola ghigliottina

I sette accordi conclusi nel 1999 (tra cui la libera circolazione delle persone). Sono legati da una «clausola ghigliottina»: se uno viene disdetto, anche gli altri cessano di applicarsi. Il pacchetto attuale aggiorna questi accordi.

Accordi di accesso al mercato

Gli accordi che danno alla Svizzera un accesso al mercato interno europeo in un settore preciso: libera circolazione delle persone, trasporti terrestri e aerei, reciproco riconoscimento delle valutazioni della conformità (ARM), agricoltura e, con il pacchetto, elettricità e sicurezza alimentare. Le regole istituzionali del pacchetto si applicano a questi accordi.

Aiuti di Stato

Sostegni pubblici (sussidi, garanzie, agevolazioni fiscali) concessi a imprese. Il pacchetto prevede regole comuni nei trasporti terrestri e aerei e nell’elettricità, con una sorveglianza assicurata in Svizzera da un’autorità svizzera. Il Consiglio degli Stati ha creato a tal fine una commissione indipendente dalla COMCO.

ARM (accordo sul reciproco riconoscimento)

Accordo che permette di far certificare un prodotto (macchine, dispositivi medici…) una sola volta per la Svizzera e l’UE. Quando non è aggiornato, le imprese devono svolgere le procedure due volte, come avviene per i dispositivi medici dal 2021.

CGUE (Corte di giustizia dell’Unione europea)

La corte suprema dell’UE. Nel pacchetto non decide le controversie tra la Svizzera e l’UE, ma se il tribunale arbitrale deve interpretare una nozione di diritto europeo, deve adirla, e la sua interpretazione è per esso vincolante.

Clausola di salvaguardia

Meccanismo che permette alla Svizzera, in caso di gravi difficoltà economiche o sociali legate alla libera circolazione, di chiedere misure limitate. La procedura passa dal comitato misto e poi, in caso di disaccordo, dal tribunale arbitrale. Il diritto svizzero precisa quando il Consiglio federale può attivarla.

Comitato misto

Organo composto da rappresentanti della Svizzera e dell’UE, previsto per ogni accordo. Gestisce l’accordo, discute le nuove regole da riprendere e costituisce la prima tappa in caso di controversia.

Contributo di coesione

Versamento svizzero destinato a ridurre le disparità economiche e sociali nell’UE, e a progetti legati alla migrazione. Previsto: 350 milioni di franchi all’anno dal 2030 al 2036 (di cui 308 per la coesione e 42 per la migrazione), più un impegno transitorio. I fondi finanziano progetti scelti con Paesi partner; non confluiscono nel bilancio generale dell’UE.

Decision shaping (partecipazione all’elaborazione)

Diritto degli esperti svizzeri di partecipare alla preparazione delle nuove regole europee negli ambiti coperti. È una partecipazione senza diritto di voto: la decisione spetta alle istituzioni dell’UE.

Direttiva sulla cittadinanza dell’UE

Regole europee sul soggiorno dei cittadini dell’UE in un altro Stato membro. La Svizzera ne riprende una parte, con eccezioni negoziate, in particolare per il diritto di soggiorno permanente e l’espulsione delle persone condannate.

Doppia maggioranza

Per essere accettato, un oggetto deve ottenere la maggioranza dei votanti (il popolo) e la maggioranza dei Cantoni. È richiesta in caso di referendum obbligatorio.

Messaggio del Consiglio federale

Documento con cui il governo presenta un progetto al Parlamento e ne spiega il contenuto. Il messaggio sul pacchetto Svizzera–UE è stato adottato il 13 marzo 2026.

Misure collaterali (14 misure)

Misure nazionali destinate a proteggere i salari di fronte alla libera circolazione, negoziate con le parti sociali. La misura 14, che rafforza la protezione contro il licenziamento dei rappresentanti dei lavoratori, è la più discussa.

Misure di compensazione

Se la Svizzera rifiuta di riprendere una regola europea o non rispetta un accordo, l’UE può adottare misure in risposta, ad esempio sospendere una parte di un accordo. Devono essere proporzionate, e la Svizzera può far verificare tale proporzionalità dal tribunale arbitrale.

Referendum facoltativo

Una votazione ha luogo solo se 50 000 cittadini (o 8 Cantoni) la chiedono entro 100 giorni. Basta la maggioranza del popolo. È ciò che proponeva il Consiglio federale per il pacchetto.

Referendum obbligatorio e referendum «sui generis»

La votazione ha luogo automaticamente ed esige la doppia maggioranza. È previsto dalla Costituzione per determinati oggetti. Il referendum «sui generis» consiste nell’applicarlo a un trattato che la Costituzione non vi sottopone espressamente; il Consiglio degli Stati lo ha scelto per la parte stabilizzazione.

Ripresa dinamica del diritto

Impegno della Svizzera a riprendere gli sviluppi del diritto europeo negli ambiti coperti dagli accordi interessati. Non è automatica: ogni ripresa passa attraverso la procedura svizzera (Consiglio federale, Parlamento e, a seconda dei casi, referendum). Un rifiuto è possibile, ma può comportare misure di compensazione.

Stabilizzazione e sviluppo

I due pilastri del pacchetto. La stabilizzazione aggiorna gli accordi esistenti e vi aggiunge regole istituzionali. Lo sviluppo aggiunge nuovi accordi: elettricità, sicurezza alimentare, salute, nonché la partecipazione ai programmi dell’UE (Horizon Europe, Erasmus+…).

Tribunale arbitrale paritetico

Tribunale incaricato di decidere una controversia tra la Svizzera e l’UE se il comitato misto non trova una soluzione. La Svizzera e l’UE vi designano lo stesso numero di arbitri, che scelgono insieme la persona che lo presiede.

Definizioni semplificate, redatte sulla base del messaggio del Consiglio federale e delle schede del DFAE. Per la portata giuridica esatta, consulti il contenuto ufficiale del pacchetto.